D. Lgs. 141/2016 e contabilizzazione del calore
Il D. Lgs. 141/2016 del 18 luglio 2016 tratta le “Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE“.
Il decreto ha modificato molti articoli del D. Lgs 4 Luglio 2014, n.102 sull'”Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE“.
Uno degli articoli modificati è l’art. 9, comma 5 del D.Lgs. n.102/2012, che prevede il contenimento dei costi energetici mediante la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun immobile. Il termine di installazione era stato fissato per il 31 Dicembre 2016, negli edifici polifunzionali e nei condomini, riforniti da una fonte centralizzata di raffrescamento o di riscaldamento o da teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato. Entro tale data sussisteva l’obbligo di installare contatori individuali come misuratori di consumo effettivo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare.
Le modifiche a questo articolo sono state apportate dal Decreto Legislativo n.141/2016, entrato in vigore il 26 Luglio 2016, articolo 5, con i seguenti aggiornamenti:
- se il riscaldamento o il raffrescamento o la fornitura di acqua calda avviene tramite una fonte centralizzata, che sia anche teleriscaldamento o teleraffrecsamento, è obbligatorio provvedere all’installazione entro il 31/12/2016 di un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore, il tutto a cura degli esercenti dell’attività di misura.
- nei condomini e negli edifici polifunzionali, che sfruttano una rete centralizzata o teleriscaldamento o teleraffreddamento, che alimentano una pluralità di edifici, è obbligatorio entro il 31/12/2016 installare dei sotto-contatori, a cura dei proprietari, per misurare effettivamente il consumo di calore o raffrescamento per ciascuna unità immobiliare.
- nel caso l’installazione di sotto-contatori non siano possibili, per costi o tecnicismi, è possibile ricorrere all’installazione di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali, al fine di quantificare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun corpo riscaldante.
- per la giusta suddivisione delle spese connesse all’individuale consumo di calore, l’importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali. Dove tale criterio non sia applicabile, si suddivide il totale tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70% agli effettivi prelievi volontari di energia termica.
Cosa fare se i costi sono eccessivi?
La convenienza economica dell’intervento può essere oggetto di una relazione tecnica che deve essere redatta, a cura di un tecnico, come richiesto alla lettera b) del suddetto comma.
[…] nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l’installazione entro il 31 dicembre 2016, a cura del proprietario, di sottocontatori per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L’efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione o di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato.
Scopo di questa relazione è verificare la convenienza dei benefici attesi rispetto ai costi sostenuti come richiesto dalla lettera b), art. 9 comma 5 del sopraddetto decreto legislativo, utilizzando, ai fini del calcolo dell’efficienza economica, la norma UNI EN 15459.
Si ritiene infatti che non ci siano casi di impossibilità tecnica ma solo di non convenienza economica, in altre parole, qualsiasi situazione può essere tecnicamente risolta, ma a con costi a volte improponibili ed inaccettabili.
La mancata produzione della relazione suddetta, nel caso di non installazione dei sistemi di contabilizzazione, espone il proprietario alle sanzioni di cui all’art. 16 comma 7 del D. Lgs n. 102/2014 così come modificato dal D. Lgs n. 141/2016.
[…] il proprietario dell’unità immobiliare che non installa, entro il termine ivi previsto, un sottocontatore […], è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare.